www.musicaper.com
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Documenti Per Casi Particolari

Andare in basso

Documenti Per Casi Particolari Empty Documenti Per Casi Particolari

Messaggio  MusicaPer Ven 15 Feb 2008, 14:55

Documenti Per Casi Particolari 739276 Matrimonio del cittadino italiano all’estero.
I cittadini possono celebrare il matrimonio all’estero davanti l’autorità straniera oppure presso l’Ambasciata o il Consolato italiano.

Se il cittadino vuole contrarre il matrimonio all’estero davanti alle autorità diplomatiche straniere, non sarà più soggetto alla richiesta di pubblicazioni, anche se l’eventuale omissione può generare la commissione di una sanzione amministrativa in capo agli sposi. Infatti, ciò che conta è la trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile del proprio comune di residenza.
I futuri sposi dovranno comunque informarsi sui documenti che occorrono per sposarsi nello Stato prescelto. Esistono anche delle Convenzioni tra Stati, in base alle quali vengono decisi i documenti necessari per il matrimonio. Ad esempio, l’Italia, insieme ad Austria, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Portogallo, ha aderito alla convenzione di Monaco del 1980, nella quale sono state fissate le regole per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all’estero. In questi casi, quindi, il cittadino richiederà il certificato di capacità matrimoniale all’ufficiale di stato civile, che lo rilascerà previa verifica della documentazione acquisita o prodotta. Questo certificato ha validità di sei mesi.


Se i cittadini italiani intendono contrarre il matrimonio all’estero davanti all’autorità diplomatica o consolare italiana, sarà invece necessaria la richiesta delle pubblicazioni, per la quale dovranno essere seguite le presenti regole:

- se gli sposi sono entrambi residenti in Italia dovranno rivolgersi esclusivamente all’ufficiale di stato civile;

- se uno degli sposi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia, mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, la pubblicazione di matrimonio saranno chieste al comune di residenza in Italia oppure al consolato italiano competente all’estero;

- se uno degli sposi (cittadino italiano o straniero) ha la residenza in Italia, mentre l’altro (straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni vanno chieste solo al Comune italiano di residenza dello sposo italiano.

- se gli sposi sono entrambi residenti all’estero, le pubblicazioni devono essere chieste solo all’autorità consolare italiana competente.

Dopo la celebrazione, il console, che nell’occasione svolge la funzione di Ufficiale di stato civile, trasmetterà l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile del comune italiano competente per la trascrizione nei registri comunali.

Documenti Per Casi Particolari 739276 Matrimonio degli stranieri in Italia
Lo straniero, residente o meno in Italia, che intende contrarre matrimonio in Italia, deve presentare all’Ufficiale di stato civile la dichiarazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio. Per Autorità competente si intende il Consolato straniero presente in Italia oppure l’autorità competente nello Stato estero.
In mancanza del Nulla Osta, l’ufficiale di stato civile non può accettare la richiesta di pubblicazioni.
Gli Stati Uniti e l’Australia, per la mancanza di Autorità competenti, non rilasciano il Nulla Osta. Quindi, gli americani e gli australiani dovranno presentare all’ufficiale di stato civile italiano una propria dichiarazione giurata resa presso l’autorità consolare americana o australiana, in base alla quale affermano che nulla osta al matrimonio che intendono celebrare in Italia. Inoltre, detti stranieri dovranno presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità del proprio Paese dalla quale risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il richiedente è sottoposto, nulla osta al matrimonio. In mancanza di questa dichiarazione, gli stranieri dovranno presentare all’ufficiale di stato civile un Atto Notorio formato davanti l’Autorità Italiana competente alla presenza di quattro testimoni.

In mancanza di Convenzioni o Accordi tra Stati, tutti i documenti formati all’estero devono essere tradotti e legalizzati. Sarà bene, quindi, che lo straniero verifichi l’esistenza di una Convenzione tra l’Italia ed il proprio Paese, in base alla quale non occorre questo ulteriore adempimento.


Va fatta un’ultima distinzione:
per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, per i quali l’Ufficiale di stato civile, una volta acquisito il nulla osta, procede alla pubblicazione secondo le formalità previste per i cittadini italiani;
per gli stranieri non residenti ne domiciliati in Italia, l’ufficiale di stato civile, acquisito il nulla osta, redige il Processo Verbale in luogo delle pubblicazioni, e subito dopo può procedere alla celebrazione del matrimonio (senza quindi dover procedere all’affissione delle pubblicazioni).
MusicaPer
MusicaPer
Admin

Femmina
Numero di messaggi : 158
Età : 42
Data d'iscrizione : 14.02.08

https://musicaper.forumattivo.com / www.musicaper.com

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.